Lo statuto

STATUTO de I LEGIONARI

Associazione Sportiva Dilettantistica

 
Art. 1 RAGIONE SOCIALE – FINALITA’ – ORGANI – STRUTTURE
 
  • L’associazione sportiva dilettantistica “I LEGIONARI” si è costituita il 26.07.2003 ha sede in Vigevano (PV), via Vecchia per Gambolò, 13/8 sito internet www.legionarivigevano.it cf/p.IVA 02015440189.
  • L’associazione esercita il principio di eguaglianza tra le persone di ogni censo, età, razza, appar-tenenza etnica o religiosa per contribuire alla coesione sociale e al miglioramento della qualità della vita della comunità e si ispira ai principi contenuti nella Legge n. 383/2000 s.m.i.
  • L’associazione nella visione dei diritti inalienabili della persona tutela ogni suo associato da ogni azione che abbia effetti discriminatori, persecutori o lesive della sua dignità.
  • L’associazione promuove le attività sportive a carattere dilettantistico, anche competitivo e si propone di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti, impegnandosi affinché siano istituiti nella società servizi stabili per la pratica sportiva. L’associazione in osservanza della delibera CONI n. 1273 del 15.07.2004, si conforma alle norme e alle direttive del CONI e agli statuti e regolamenti di ogni Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI o ad esso affiliato in cui si impegnerà nella pratica sportiva.
  • L’associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute utili e necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra le quali, a titolo esemplificativo l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di feste, manifestazioni, tornei, giochi, ivi compresa l’attività di somministra-zione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo de soli soci e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
  • L’associazione potrà svolgere anche attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà gestire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale e intrattenere rapporti con istituti di credito, anche su basi di passive.
  • L’associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta.
  • Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea generale dei Soci, il Consiglio, il Presidente.
  • Gli incarichi di amministrazione dell’associazione sono assolti in regime gratuito.
 
Art.2 I SOCI – DIRITTI E DOVERI
 
  • Possono diventare soci coloro che ne fanno richiesta e accettano volontariamente e senza co-strizione di rispettare i contenuti dello statuto condividendone le finalità e i principi ispiratori.
  • L’ammissione all’associazione viene deliberata dal consiglio con assenso unanime.
  • I Soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto e di rispettare le decisioni degli organi della asso-ciazione e di corrispondere la quota associativa annuale.
  • Tutti soci hanno il diritto di partecipare alla vita associativa e a fruire dei vantaggi e delle agevo-lazioni concesse. La qualità di socio ha durata annuale e viene perduta in caso di mancato rinnovo, dimissione o espulsione.
  • Il socio cessa di far parte dell’Associazione in caso di mancata iscrizione o omesso pagamento della quota annuale. In tal caso il socio è automaticamente sospeso ed espulso se, decorsi ulte-riori 60 dal termine previsto, non provvede ha versare della quota. Il versamento tale termine reintegra automaticamente alla qualità il socio. Oltre tale termine si provvede con la normale procedura d’ammissione. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non da mai diritto alla restituzione di quanto versato.
  • Il socio è espulso se svolge atti o comportamenti che compromettono il principio di eguaglianza, provocano danni materiali o ledono l’immagine all’associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio, dopo aver ascoltato il socio interessato. Essa gli viene comunicata al socio dal Presidente.
 
Art.3 L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
 
  • L’assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per la valutazione organizzativa, la programmazione dell’anno sociale e l’approvazione del rendiconto consuntivo, comunque, ogni volta che il Consiglio lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci in regola con i versa-menti delle quote associative.
  • La convocazione dell’assemblea deve essere fatta almeno 10 giorni prima della data della riu-nione mediante invio di messaggio sms, di posta elettronica o ogni altro mezzo scritto ritenuto idoneo a dare adeguata pubblicità. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. Possono in-tervenire all’assemblea, con diritto di voto, tutti i soci in regola con la quota associativa. Non so-no ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.
  • L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. In caso di modifiche statutarie è sempre obbligatoria la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti.
  • L’Assemblea ordinaria:
    • elegge tra i soci di provata serietà preparazione ed esperienza il Presidente;
    • approva annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo,
      stabilisce gli indirizzi di massima sull’attività organizzativa e su quella economica preventiva
    • delibera su ogni argomento iscritto all’ordine del giorno.
  • L’Assemblea straordinaria:
    • delibera sulle proposte di modifica dello statuto.
 
Art.4 IL CONSIGLIO
 
  • Il Consiglio è l’organo gestionale dell’associazione ed è nominato dal Presidente. Esso è compo-sto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il presidente che ne è membro di diritto. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qualvolta il Presi-dente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Esso si riunisce in forma concordata con almeno 24 ore di anticipo.
  • Esso delibera validamente con la presenza della metà dei suoi componenti. Il Consiglio, su proposta del Presidente, elegge uno o più vice Presidenti, un segretario e il tesoriere. Il Consiglio è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. I Consiglieri sono rappresentanti degli associati al quale rispondono del loro operato. Il segretario e il tesoriere possono essere mansioni ad incarico.
  • Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell’associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio. I membri del Consiglio non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associativa o nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Al Consiglio compete in particolare:
    1. Assumere decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell’associazione;
    2. l’ammissione di nuovi soci, la determinazione delle quote sociali e la conservazione del registro dei soci;
    3. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro la fine dicembre di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’esercizio precedente con il preventivo dell’anno successivo;
    4. la predisposizione di un piano programmatico delle attività da svolgere;
    5. la redazione e approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica allo statuto da sottoporre all’esame dell’Assemblea;
    6. le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti cui intende avvalersi l’associazione;
    7. ogni funzione che lo statuto non attribuisca ad altri organi;
  • Il Consiglio decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vive Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea Straordinaria entro 15 giorni e da tenersi entro i successivi 30 occupandosi della ordinaria amministrazione dell’Associazione.
 
Art.5 IL PRESIDENTE
 
  • Il Presidente è l’organo esecutivo ha la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale dell’associazione. E’ eletto dall’assemblea dei soci resta in carica per 4 anni. Le elezioni si svolgono entro il 30 marzo dell’anno olimpico. Egli convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio, vigila sull’esecuzione delle disposizioni deliberate dall’Assemblea e del Consiglio.
  • Il Presidente garantisce l’applicazione dello Statuto e l’eguaglianza tra i soci. L’insorgere di attività tese a comprimere i diritti di altri soci tramite azioni finalizzate ad escludere in modo diretti o indiretto altri soci impongono al Presidente azioni tese a ripristinare l’ordine.
  • Al fine di tutelare gli interessi generali dell’associazione egli adotta ogni provvedimento volto ad assicurare il rafforzamento e la crescita dell’associazione, sottoponendoli, se necessario, alla ra-tifica del Consiglio.
  • Il Presidente, avvalendosi di un segretario, redige i verbali delle riunioni degli organi e cura la tenuta dei relativi libri e registri. Il Presidente, avvalendosi di un tesoriere, cura la gestione amministrativa e contabile dell’associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali d’incasso e di pagamento periodico delle spese. Provvede inoltre a liquidare le spese verificandone la regolare copertura finanziaria per il materiale pagamento.
  • Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le mansioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento di uno o entrambi a svolgere e proprie mansioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca dell’incarico, le funzioni di questi sono assunte, fino a nuova nomina, dal Presidente.
 
Art.6 SETTORI DI ATTIVITA’ E GESTIONE SPORTIVA
 
  • Le attività sportive dell’associazione sono esercitate attraverso i Settori di Attività Sportiva (es: calcio, podismo, mountain bike ecc.). La gestione dei settori di attività è affidata dal Presidente a figure di provata e leale esperienza. Essi sono responsabili dei rispettivi Settori di Attività e po-tranno avvalersi di assistenti i quali costituiranno il suo staff organizzativo di fiducia.
  • L’individuazione degli obiettivi sportivi, le scelte tecniche e operative sono stabilite dal Consiglio. I Settori di Attività sono tra loro indipendenti e autonomi, subordinati solo alle scelte gestionali ed economiche poste dal Consiglio. Ogni settore di attività individua la denominazione della squadra e i colori con il quale iscrivere a: campionati, gare, tornei, comunque denominati, la rispettiva compagine.
  • Ogni Settore di Attività individua a tal fine specifico domicilio ove insediare la propria sede ope-rativa. In relazione alle finalità di promozione sportiva l’associazione riconosce, ad ogni gruppo sportivo che intenda entrare nell’organizzazione, il mantenimento dell’identità sportiva che li caratterizza. Gli associati accedono ai Settori di Attività impegnandosi a rispettare tutte le disposi-zioni di sicurezza previste dalle rispettive discipline sportive garantendo costanza e dedizione al fine di onorare se stessi e l’associazione con un comportamento etico, sportivo e leale.
 
Art.7 IL PATRIMONIO
 
  • Il patrimonio dell’Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione sportiva dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere conservati e utilizzati per il raggiungimento di fini sportivi istituzionali dell’associazione.
 
Art. 8 L’ESERCIZIO FINANZIARIO
 
  • L’anno associativo va dal 1 gennaio di ogni anno e coincide con l’anno solare. Il Consiglio do-vrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre unitamente al preventivo, alla approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo.
 
Art. 9 SCIOGLIMENTO
 
  •  Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art. 90 della legge 289/2002 e s.m.i.
 
Art. 10 NORME FINALI
 
  • Il presente statuto modificato in virtù delle nuove normative in materia di ASD e a seguito dell’estensione delle attività sportive originarie, sostituisce il precedente. Per quanto non espres-samente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle leggi n. 289/02 s.m.i. legge n.186/04 nonché alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.
  • In caso di nuove norme o leggi sopravvenute all’approvazione del presente statuto, che possano influire sui fini istituzionali o sulle agevolazioni fiscali dell’associazione, lo statuto, se espressamente richiesto, sarà aggiornato o modificato al fine di renderlo compatibile e conforme alle nuove norme. Nel periodo transitorio le parti statutarie in contrasto con tali norme sono da ritenersi inefficaci in favore dell’applicazione delle norme sopravvenute.
  • Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea dei soci in data 01.10.2009